Cartello cantiere: obblighi e contenuto

Il cartello cantiere è il primo elemento che si controlla durante le verifiche di regolarità di inizio attività e la sua affissione è obbligatoria sia secondo il DPR n.380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), sia secondo il D.L. n.81 del 2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).

È quindi importante disporre di un cartello cantiere ed esporlo regolarmente. In quest'articolo ci focalizzeremo sulle procedure adeguate per redigere un cartello di cantiere e analizzeremo gli obblighi prescritti dalle norme vigenti in materia.

 

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Cartello di cantiere: normativa, obblighi e sanzioni

Per essere valido e a norma di legge, il cartello cantiere deve essere esposto in modo che sia ben visibile. Inoltre, deve contenere tutta una serie di informazioni atte a motivare l'operatività dei lavori, chi li ha commissionati, chi è coinvolto nella loro realizzazione e le autorizzazioni concesse.

Se il cartello non dovesse essere esposto o compilato in modo corretto, si è in presenza di un reato edilizio. L'ammenda per questo tipo di violazione può arrivare a un massimo di 10.329 euro.

Il coordinatore per la progettazione è punito con:

  • L'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1; 
  • L'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, (lettera d).

Non solo l’assenza del cartello o la mancata leggibilità delle scritte possono portare a sanzioni, ma anche le dimensioni del cartello stesso. Infatti, secondo la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1° giugno 1990 le dimensioni minime dei cartelli cantiere devono essere di 1 mt. di base x 2 mt. di altezza.

In questo caso, è importante fare attenzione se si effettuano lavori privati, poiché esiste il DL 507/1993, art. 17 che stabilisce che i cartelli obbligatori (come quello cantiere) siano esenti da imposte pubblicitarie solo se inferiori a ½ metro quadrato di superficie.

Naturalmente, questo dato non è allineato alla norma precedentemente descritta. Come fare? Si deve verificare, nel comune in cui si terranno i lavori, di ottenere la licenza o eventualmente di dover pagare delle imposte aggiuntive per evitare ulteriori sanzioni.

Il reato si verifica anche nel caso in cui le scritte non risultano ben visibili, se cancellate o sbiadite per via degli agenti atmosferici o se le dimensioni del cartello sono inferiori a quanto previsto dalla legge. Risulta, quindi, fondamentale controllarlo giornalmente, in modo da non incorrere in possibili sanzioni.

In caso di irregolarità, gli ufficiali sono tenuti a esporre denuncia all’autorità giudiziaria, al responsabile dell’ufficio comunale e all’organo regionale competenti.

Quando non è obbligatorio il cartello cantiere?

Quando non è obbligatorio il cartello cantiere? La non obbligatorietà dell’esposizione del cartello cantiere per lavori edili è prevista nell’Art. 6 (L) - Attività edilizia libera del DPR n. 380 del 2001 e concerne:

  • Lavori ordinari di manutenzione;
  • Lavori che non alterino la sagoma dell’edificio;
  • Attività di ricerca temporanea nel sottosuolo fuori da zone urbane (regolarmente dichiarati);
  • Lavori sui terreni agricoli da parte di agricoltori e inerenti all’attività di loro competenza.

In tutti gli altri casi, comprese le attività di ristrutturazione degli edifici, il cartello risulta necessario.

Come compilare il cartello cantiere: cosa deve contenere

In genere, quando si acquista un cartello edilizio, si trova già l’elenco con i dati obbligatori da inserire. Ma è comunque importante conoscere i dati per non incorrere in potenziali inconvenienti. 

Ma quali sono le informazioni necessarie in caso di lavori privati? Scopriamo quali sono quelle necessarie per tutti i casi e quali, invece, dipendono dal tipo di intervento da realizzare:

1) Il tipo di opere: una ristrutturazione, un ampliamento, una nuova costruzione e così via;

2) L’importo delle opere: quanto costa l’intervento in atto;

3) Le modalità di realizzazione: in appalto, in economia etc.;

4) I dati che identificano il titolo che autorizza i lavori come il numero di pratica o il Permesso di Costruire presentato al Comune;

5) La stazione appaltante: il committente, cioè colui che commissiona l’opera. Di solito, proprietario e titolare del permesso sono la stessa persona;

6) L'identificazione dell'impresa o delle imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori;

7) Il nominativo della o delle imprese (eventuali) subappaltatrici;

8) Il nominativo o i nominativi dei lavoratori autonomi (sempre eventuali);

9) Il nominativo di chi ha presentato la pratica edilizia. Il tecnico preposto è il progettista architettonico;

10) Il nome del progettista delle opere strutturali (dove presente);

11) Chi ha redatto il progetto degli impianti (dove presente);

12) Il Direttore Lavori (sempre necessario quando c’è una pratica lavori);

13) La presenza di eventuali direttori operativi e ispettori di cantiere, con i relativi nomi;

14) Nei casi stabiliti dalla legislazione, l'indicazione del nome o dei nomi del coordinatore della sicurezza per la progettazione e del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione;

15) Il direttore del cantiere: ovvero la figura che si occupa della gestione dell'organizzazione del cantiere e che è responsabile dell'osservanza e del rispetto dei piani di sicurezza (differente dal Direttore Lavori);

16) Il nome del collaudatore: non può essere lo stesso soggetto del punto 11 e ha la responsabilità di certificare che ciò che è stato fatto è conforme al progetto depositato;

17) I nominativi dei responsabili delle imprese subappaltatrici;

18) La data di inizio lavori: deve essere in linea con quella indicata nella documentazione inoltrata al Comune;

19) La presunta data di fine lavori.

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Queste sono le voci comunemente richieste per i lavori privati ma, a seconda del Comune in cui verranno eseguiti i lavori, potranno essere richieste più o meno informazioni. È quindi buona norma documentarsi sempre presso gli enti locali responsabili.

Cartello di cantiere lavori pubblici VS lavori privati: cosa cambia?

A differenza dei lavori privati, i lavori pubblici richiedono qualche informazione in più all’interno del cartello cantiere e in particolare: 

  • Quanto dureranno i lavori;
  • Chi è il responsabile del procedimento. In genere, è il dirigente del Comune o dell'ente coinvolto;
  • Quali sono le categorie di lavoro eseguite;
  • Qual è la modalità di ripartizione dell'importo tra opere a base d'asta e oneri per la sicurezza (i quali non possono essere oggetto di ribasso);
  • Qual è il ribasso d’asta.

Anche in questo caso, è buona norma documentarsi presso il Comune in cui verrà realizzata l’opera edilizia pubblica.

Cartello di cantiere Superbonus 110: le novità

Con l’introduzione del Superbonus 110, anche i cartelli cantiere hanno introdotto una lieve modifica prevista dal comma 14-bis nell’art. 119 del D.L.34/2020 (c.d. decreto Rilancio).

Tale norma prevede che i lavori che accedono al Superbonus 110% devono indicare nel cartello di cantiere la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 77 del 17 luglio 2020, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Anche in questo caso, l’omessa indicazione di tale dicitura, comporterà l’impossibilità di considerare il cartello come correttamente compilato, incorrendo così nelle sanzioni precedentemente elencate. 

In conclusione, è importante sottolineare che ogni infrazione, anche piccola, ai precedenti punti previsti dai termini di legge, verrà trattata come reato edilizio e punita di conseguenza. Risulta quindi importante prestare estrema attenzione al cartello cantiere, un dettaglio piccolo ma che fa un’enorme differenza.

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