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Il cartello cantiere è il primo elemento che si controlla durante le verifiche di regolarità di inizio attività e la sua affissione è obbligatoria sia secondo il DPR n.380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), sia secondo il D.L. n.81 del 2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).
È quindi importante disporre di un cartello cantiere ed esporlo regolarmente. In quest'articolo ci focalizzeremo sulle procedure adeguate per redigere un cartello di cantiere e analizzeremo gli obblighi prescritti dalle norme vigenti in materia.
Per essere valido e a norma di legge, il cartello cantiere deve essere esposto in modo che sia ben visibile. Inoltre, deve contenere tutta una serie di informazioni atte a motivare l'operatività dei lavori, chi li ha commissionati, chi è coinvolto nella loro realizzazione e le autorizzazioni concesse.
Se il cartello non dovesse essere esposto o compilato in modo corretto, si è in presenza di un reato edilizio. L'ammenda per questo tipo di violazione può arrivare a un massimo di 10.329 euro.
Il coordinatore per la progettazione è punito con:
Non solo l’assenza del cartello o la mancata leggibilità delle scritte possono portare a sanzioni, ma anche le dimensioni del cartello stesso. Infatti, secondo la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1° giugno 1990 le dimensioni minime dei cartelli cantiere devono essere di 1 mt. di base x 2 mt. di altezza.
In questo caso, è importante fare attenzione se si effettuano lavori privati, poiché esiste il DL 507/1993, art. 17 che stabilisce che i cartelli obbligatori (come quello cantiere) siano esenti da imposte pubblicitarie solo se inferiori a ½ metro quadrato di superficie.
Naturalmente, questo dato non è allineato alla norma precedentemente descritta. Come fare? Si deve verificare, nel comune in cui si terranno i lavori, di ottenere la licenza o eventualmente di dover pagare delle imposte aggiuntive per evitare ulteriori sanzioni.
Il reato si verifica anche nel caso in cui le scritte non risultano ben visibili, se cancellate o sbiadite per via degli agenti atmosferici o se le dimensioni del cartello sono inferiori a quanto previsto dalla legge. Risulta, quindi, fondamentale controllarlo giornalmente, in modo da non incorrere in possibili sanzioni.
In caso di irregolarità, gli ufficiali sono tenuti a esporre denuncia all’autorità giudiziaria, al responsabile dell’ufficio comunale e all’organo regionale competenti.
Quando non è obbligatorio il cartello cantiere? La non obbligatorietà dell’esposizione del cartello cantiere per lavori edili è prevista nell’Art. 6 (L) - Attività edilizia libera del DPR n. 380 del 2001 e concerne:
In tutti gli altri casi, comprese le attività di ristrutturazione degli edifici, il cartello risulta necessario.
In genere, quando si acquista un cartello edilizio, si trova già l’elenco con i dati obbligatori da inserire. Ma è comunque importante conoscere i dati per non incorrere in potenziali inconvenienti.
Ma quali sono le informazioni necessarie in caso di lavori privati? Scopriamo quali sono quelle necessarie per tutti i casi e quali, invece, dipendono dal tipo di intervento da realizzare:
1) Il tipo di opere: una ristrutturazione, un ampliamento, una nuova costruzione e così via;
2) L’importo delle opere: quanto costa l’intervento in atto;
3) Le modalità di realizzazione: in appalto, in economia etc.;
4) I dati che identificano il titolo che autorizza i lavori come il numero di pratica o il Permesso di Costruire presentato al Comune;
5) La stazione appaltante: il committente, cioè colui che commissiona l’opera. Di solito, proprietario e titolare del permesso sono la stessa persona;
6) L'identificazione dell'impresa o delle imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori;
7) Il nominativo della o delle imprese (eventuali) subappaltatrici;
8) Il nominativo o i nominativi dei lavoratori autonomi (sempre eventuali);
9) Il nominativo di chi ha presentato la pratica edilizia. Il tecnico preposto è il progettista architettonico;
10) Il nome del progettista delle opere strutturali (dove presente);
11) Chi ha redatto il progetto degli impianti (dove presente);
12) Il Direttore Lavori (sempre necessario quando c’è una pratica lavori);
13) La presenza di eventuali direttori operativi e ispettori di cantiere, con i relativi nomi;
14) Nei casi stabiliti dalla legislazione, l'indicazione del nome o dei nomi del coordinatore della sicurezza per la progettazione e del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione;
15) Il direttore del cantiere: ovvero la figura che si occupa della gestione dell'organizzazione del cantiere e che è responsabile dell'osservanza e del rispetto dei piani di sicurezza (differente dal Direttore Lavori);
16) Il nome del collaudatore: non può essere lo stesso soggetto del punto 11 e ha la responsabilità di certificare che ciò che è stato fatto è conforme al progetto depositato;
17) I nominativi dei responsabili delle imprese subappaltatrici;
18) La data di inizio lavori: deve essere in linea con quella indicata nella documentazione inoltrata al Comune;
19) La presunta data di fine lavori.
Queste sono le voci comunemente richieste per i lavori privati ma, a seconda del Comune in cui verranno eseguiti i lavori, potranno essere richieste più o meno informazioni. È quindi buona norma documentarsi sempre presso gli enti locali responsabili.
A differenza dei lavori privati, i lavori pubblici richiedono qualche informazione in più all’interno del cartello cantiere e in particolare:
Anche in questo caso, è buona norma documentarsi presso il Comune in cui verrà realizzata l’opera edilizia pubblica.
Con l’introduzione del Superbonus 110, anche i cartelli cantiere hanno introdotto una lieve modifica prevista dal comma 14-bis nell’art. 119 del D.L.34/2020 (c.d. decreto Rilancio).
Tale norma prevede che i lavori che accedono al Superbonus 110% devono indicare nel cartello di cantiere la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 77 del 17 luglio 2020, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
Anche in questo caso, l’omessa indicazione di tale dicitura, comporterà l’impossibilità di considerare il cartello come correttamente compilato, incorrendo così nelle sanzioni precedentemente elencate.
In conclusione, è importante sottolineare che ogni infrazione, anche piccola, ai precedenti punti previsti dai termini di legge, verrà trattata come reato edilizio e punita di conseguenza. Risulta quindi importante prestare estrema attenzione al cartello cantiere, un dettaglio piccolo ma che fa un’enorme differenza.